MOBILITA’ ESTERNA
PER INTERSCAMBIO
per il personale
dipendente in ruolo della Provincia di Verona
SITUAZIONE
ATTUALE:
Come
a Vostra conoscenza il decreto legge n.
95/2012, convertito nella legge n. 135/2012 (c.d. “Spending
review”) aveva sancito il divieto per le Province e/o Enti di Area
vasta di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Tale
divieto è stato successivamente confermato dalla legge 23
dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità
2015) che all’articolo 1, comma 420, lo ha esteso dal 1 gennaio
2015 anche alle procedure di mobilità, all’acquisizione di
personale attraverso l’istituto del comando, nonché ad ogni altra
forma di lavoro flessibile. Il divieto opera anche per le eventuali
assunzioni di unità di personale facenti capo alle cosiddette
“categorie protette” di cui alla legge n. 68/1999, come indicato
da ultimo dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con
parere n. 22/2017 del 19 luglio 2017.
L’articolo
22, comma 5, del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50,
convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017 n. 96, ha
consentito una parziale deroga al divieto disponendo che lo stesso
“…….non si applica per la
copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità
tecniche e tecnico-finanziarie e contabili e non fungibili delle
province delle regioni a statuto ordinario in relazione allo
svolgimento delle funzioni fondamentali….”.
NOVITA’:
Con
recente parere n.100/2017 del 13 settembre 2017 la Corte dei Conti
Umbria ha ritenuto peraltro ammissibile
per le province “il ricorso alla mobilità
cd. per interscambio,
nel rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 7 del D.P.C.M. 5
agosto 1988, n. 325, ed in particolare qualora la stessa sia
improduttiva di nuove ed ulteriori spese per le amministrazioni
coinvolte e dunque neutra dal punto di vista finanziario”.
Tale
istituto della mobilità “compensativa o per interscambio”,
previsto
dal citato art. 7 del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, consente
l’interscambio di personale
nel rispetto del principio della neutralità finanziaria,
solo tra due dipendenti appartenenti a profilo professionale
corrispondente, che ne facciano domanda congiunta, e previo nulla
osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.
In proposito, e con
specifico riferimento al profilo professionale dei dipendenti degli
enti locali, occorre precisare che le disposizioni del
CC.NN.LL del 31 marzo 1999 del comparto EE.LL., revisionando il
previgente sistema di classificazione professionale, suddividono il
personale dipendente in categorie (A, B, C, e D) con progressione
economica interna alle stesse.
Pertanto ai fini del
concetto di neutralità finanziaria e corrispondenza di profilo dovrà
essere valutata la corrispondenza
di categoria, posizione economica e profilo professionale.
POSSIBILITA’:
Alla luce di tale
interpretazione, questa amministrazione può oggi valutare
positivamente eventuali domande di mobilità per interscambio o
compensativa, in presenza dei presupposti formali e sostanziali
sopraindicati.
VALUTAZIONE:
La valutazione sarà
operata dal segretario direttore generale in collaborazione con i
dirigenti interessati, avendo riguardo anche alla preparazione ed
esperienza professionale specifica, al proficuo inserimento ed
adattabilità al contesto lavorativo nell’ambito provinciale,
desumibili da eventuale colloquio con il personale esterno
interessato.
MODALITA’:
Le domande potranno
essere presentate in qualunque momento al servizio risorse umane
della Provincia di Verona e, salvo particolari e motivate urgenze,
saranno esaminate con cadenza periodica, al fine di una loro
valutazione omogenea e consentire l’espletamento degli adempimenti
connessi anche alla programmazione del piano occupazionale e dei
fabbisogni.
PERSONALE
INTERESSATO:
Per
quanto possa apparire scontato saranno prese in considerazione solo
le domande provenienti dal personale dipendente della Provincia di
Verona in ruolo.
Verona, 7 novembre
2017 Il segretario direttore generale
f.to Franco Bonfante