Il c. 1 dell'art. 18 del Regolamento dispone che la misura
dell'indennizzo dovuta agli enti che rilasciano l'autorizzazione per la
maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei
trasporti eccezionali eccedenti le masse dell'art. 62 del codice,
da calcolarsi in base alle prescrizioni ed alle tabelle I.1, I.2, I.3
(parti integranti del Regolamento stesso) e cioè, in via "analitica", è soggetta ad una rivalutazione annuale, a partire dal 1° gennaio 1994,
in base alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al
consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale).
Il c. 9 dell'art. 18 del Regolamento dispone che gli importi relativi all'indennizzo in via "convenzionale" e di cui al c. 5 del Regolamento stesso, sono soggetti ad una rivalutazione annuale a partire dal 1° gennaio 1993,
in base alle variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al
consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (media nazionale).
A piè di pagina, la consultazione del link "Oneri usura" consente di conoscere gli importi di indennizzo convenzionale (predefinito) da pagare per l'anno 2019 in funzione delle diverse tipologie di veicoli e trasporti eccezionali.
Per il calcolo dell’indennizzo analitico (al chilometro) la percentuale di rivalutazione da applicare è il 69,8%.
A maggior esplicitazione, si allegano le specifiche "Tabelle ISTAT”
dalle quali, si evincono sia i coefficienti moltiplicatori per
l'adeguamento ad oggi degli importi indicati in origine dal Regolamento
di esecuzione nel Codice della Strada, di cui all’art. 18, c. 5), lett.
a) e b) e cioè, l'1,783 per l'indennizzo convenzionale (prestabilito) e l' 1,698 per l'indennizzo analitico (a chilometro)
La variazione % intervenuta per l’anno 2019 è del + 1,5, nel periodo di riferimento dal mese di Ottobre 2018 allo stesso mese dell’anno precedente.