Accesso civico semplice - ai sensi dell'art. 5 c.1 del Decreto Legislativo 4 marzo 2013
Cos'è:
il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati dei quali sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013
Cosa fare:
è possibile compilare il modulo online di richiesta disponile sul sito della Provincia di Verona (autenticazione tramite spid), oppure inviare richiesta compilando l'apposito modulo l'istanza di accesso civico semplice, corredato da copia di un documento di identità
Come si svolge:
l'istanza può essere trasmessa per via telematica al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il procedimento di accesso civico semplice si conclude, in caso di accoglimento, con la pubblicazione sul sito dei dati, informazioni o documenti richiesti e con contestuale comunicazione dell'avvenuta pubblicazione al richiedente con indicazione del relativo collegamento ipertestuale
Requisiti
A chi si rivolge: chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione, in caso di mancata pubblicazione degli stessi da parte dell'AmministrazioneCosti
-Normativa
- decreto legislativo 14 marzo 2013, numero 33, art. 5 (comma 1)
Incaricato
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in collaborazione con l' ufficio relazioni con il pubblico e ufficio competenete all'obbligo di pubblicazioneTempi complessivi
30 giorniTermini e modalità di ricorso
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale:
nel caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso è dato ricorso, nel termine di 30 giorni, al TAR, il quale decide in camera di consiglio entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatta richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro 30 giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.
in alternativa è possibile presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito
Note
(a questo ufficio è possibile rivolgersi per informazioni prima dell'avvio del procedimento o sul procedimento in corso)
ufficio relazioni con il pubblico
via Franceschine, 10 - 37122 Verona
telefono 045 9288605 fax 045 9288763
dal lunedì al venerdi 9.00-13.00; lunedi e giovedi anche dalle 15.30 alle 17.00 su appuntamento
referente: Sandra Pompele
e-mail: urp@provincia.vr.it - pec urp.provincia.vr@pecveneto.it (riceve anche da casella di posta non certificata)
Tipo di provvedimento:
lettera di comunicazione di accoglimento o rifiuto dell'istanza
Documenti allegati
Titolo | Formato | Peso |
---|---|---|
Accesso civico semplice cartaceo | ![]() |
120 kb |
Informativa trattamento dati | ![]() |
112 kb |
A chi rivolgersi
Ufficio/Organo: | U.O. Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) |
---|---|
Indirizzo: | Palazzo Capuleti, via Franceschine, 10 - 37122 Verona |
Telefono: | 0459288605 0459288762 |
Fax: | 0459288763 |
Email: | urp@provincia.vr.it |
Email certificata: | urp.provincia.vr@pecveneto.it |
Scheda ufficio: | Vai all'ufficio |
Strumenti di utilità
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