Accesso civico - Riesame
Cos'è:
nel caso di diniego totale o parziale dell' istanza di accesso o di mancata risposta entro il termine di legge, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
A chi si rivolge:
il richiedente di istanza di accesso, che sia stata respinta o non risposta entro i termini di legge
Cosa fare:
è possibile compilare e inoltrare la domanda attraverso i servizi on line - per il cittadino (è necessaria l'autenticazione tramite spid), oppure trasmettendo la richiesta di riesame, corredata di copia del documento di identità
Come si svolge:
il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza decide sulla richiesta di riesame, con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.
Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, anche il controinteressato può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e presentare ricorso al difensore civico, se ne ricorrano i presupposti.
Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all' articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2013, numero 33
Requisiti
-Costi
spese di riproduzione come da deliberazione della Giunta provinciale n. 241 del 22 novembre 2007Normativa
Incaricato
URPTempi complessivi
20Termini e modalità di ricorso
avverso la decisione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 16 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
in alternativa è possibile presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.
Note
il responsabile del procedimento è il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
(a questo ufficio è possibile rivolgersi per informazioni prima dell'avvio del procedimento o sul procedimento in corso)
ufficio relazioni con il pubblico
via Franceschine, 10 - 37122 Verona
telefono 045 9288605 fax 045 9288763
dal lunedì al venerdi 9.00-13.00; lunedi e giovedi anche dalle 15.30 alle 17.00 su appuntamento
referente: Sandra Pompele
e-mail: urp@provincia.vr.it - pec urp.provincia.vr@pecveneto.it (riceve anche da casella di posta non certificata)
Documenti allegati
Titolo | Formato | Peso |
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Modello di richiesta di riesame accesso civico | ![]() |
124 kb |
Informativa Privacy accesso civico | ![]() |
111 kb |
Tariffe accesso agli atti | ![]() |
16 kb |
A chi rivolgersi
Ufficio/Organo: | U.O. Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) |
---|---|
Indirizzo: | Palazzo Capuleti, via Franceschine, 10 - 37122 Verona |
Telefono: | 0459288605 0459288762 |
Fax: | 0459288763 |
Email: | urp@provincia.vr.it |
Email certificata: | urp.provincia.vr@pecveneto.it |
Scheda ufficio: | Vai all'ufficio |
Strumenti di utilità
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