Diffida, revoca autorizzazione antenne radio tv
Cos'è: Per tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari derivanti dall'uso di apparati in grado di generare radiazioni elettromagnetiche non ionizzanti, la legge disciplina l'installazione e la modifica degli impianti per teleradiocomunicazioni con frequenza compresa fra 100 KHZ e 300 GHZ e con potenze efficaci massime al punto di emissione superiore a 7 watt. La norma inoltre stabilisce che nessuna delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti disciplinate deve esporre la popolazione ai valori dalla stessa indicati. Per verificare il limite di esposizione e il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione, l'ARPAV, per conto della Provincia, procede a periodici controlli. Nel caso di superamento, ai titolari o ai legali rappresentanti degli impianti la Provincia assegna un termine di trenta giorni per la regolarizzazione dell'impianto. Scaduto il termine, ed in presenza di un limite non consentito, entro trenta giorni dalla scadenza la Provincia procede alla revoca dell'autorizzazione.
A chi si rivolge: Titolari o legali rappresentanti degli impianti
Cosa fare: Il destinatario della diffida deve ottemperare nei termini e modalità imposti
Modalità di avvio: diffida, revoca autorizzazione antenne radio tv
Come si svolge: Il procedimento inizia d'ufficio, sulla base della segnalazione di organi di controllo
Requisiti
-Costi
-Normativa
L.R. 29/1993
Incaricato
Francesca ZantedeschiTempi complessivi
Termine finale (giorni): 30Termini e modalità di ricorso
Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato
A chi rivolgersi
Ufficio/Organo: | Servizio A.U.A. procedure semplificate e scarichi |
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Indirizzo: | Palazzo Capuleti, via Franceschine, 10 - 37122 Verona |
Telefono: | 0459288890 0459288852 |
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