Impianti di smaltimento e di recupero rifiuti - deposito in deroga
Cos'è:
Per realizzare e gestire impianti di depoisto rifiuti, anche pericolosi, occorre ottenere innanzitutto un provvedimento di approvazione del progetto, che abilita alla realizzazione dell'impianto e al suo esercizio provvisorio, e, successivamente, effettuato il collaudo, un provvedimento di autorizzazione all'esercizio. L'articolo 6 della LR 3/2000 individua le tipologie di impianti per le quali occorre un provvedimento di approvazione da parte della Provincia. Nel caso di impianti soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), il proponente può chiedere contestualmente a tale valutazione anche l'approvazione progetto (''Procedimento di valutazione dell'impatto ambientale e contestuale approvazione del progetto''). Nel caso di impianti soggetti a Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), tale autorizzazione tiene luogo dell'autorizzazione alla realizzazione e modifica degli impianti dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti
A chi si rivolge:
Chi intende realizzare nuovi impianti di deposito rifiuti, anche pericolosi, nonché chi intende realizzare, in corso di esercizio, una variante sostanziale, che comporta modifiche per cui gli impianti di recupero o smaltimento non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata
Cosa fare:
Il richiedente deve presentare domanda, accompagnata dalla documentazione prescritta, predisposte secondo i moduli, allegati, ove presenti. La domanda va inoltrata, in copia, anche al Comune sede dell'impianto e al Dipartimento provinciale ARPAV
Come si svolge:
Entro 30 giorni dalla domanda, la Provincia esamina la documentazione per eventuali integrazioni. Nei 30 giorni successivi, la Provincia convoca la Conferenza di servizi. Alla seduta è invitato anche il richiedente.
La Commissione Tecnica Provinciale (CTPA), che svolge le funzioni di Conferenza dei servizi, o, ove previsto, la Commissione VIA integrata, entro i 90 giorni, valutato il progetto e la sua compatibilità con le esigenze ambientali e territoriali, trasmette le conclusioni al dirigente, che provvede entro 15 giorni. Il provvedimento abilita alla realizzazione dell'impianto e al suo esercizio provvisorio
Costi
La richiesta è soggetta a imposta di bollo. Il provvedimento finale è soggetto a imposta di bolloNormativa
- Legge Regionale 3/2000 'nuove norme in materia di gestione dei rifiuti, art. 6, artt. 22 e ss, art. 59;
- Legge Regionale 20/2007 DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO, LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE , art. 18;
- Dlgs 152/2006 Norme in materia ambientale;
Incaricato
Michele Marchi Giuseppe Biondani Luca GuarinoTempi complessivi
Termine finale (giorni): 165Termini e modalità di ricorso
Autorità a cui presentare ricorso: Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato
Documenti allegati
Titolo | Formato | Peso |
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Elenco documentazione | ![]() |
39 kb |
domanda approvazione deposito | ![]() |
19 kb |
A chi rivolgersi
Ufficio/Organo: | Servizio Gestione Ambientale |
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Indirizzo: | Palazzo Capuleti, via Franceschine, 10 - 37122 Verona |
Telefono: | 0459288806 0459288852 |
Fax: | - |
Email: | |
Email certificata: | ambiente.provincia.vr@pecveneto.it |
Scheda ufficio: | Vai all'ufficio |
Strumenti di utilità
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