Comunicazione per l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e di talune acque reflue aziendali
Cos'è: La pratica della fertilizzazione dei terreni agricoli, effettuata attraverso lo spandimento degli effluenti provenienti dalle aziende zootecniche e delle piccole aziende agroalimentari, è oggetto di una specifica regolamentazione volta a salvaguardare le acque sotterranee e superficiali dall'inquinamento causato, in primo luogo, dai nitrati presenti nei reflui. Chi intende effettuare l'utilizzazione agronomica di tali sostanze deve presentare apposita comunicazione e, ove previsto, il PUA (Piano di Utilizzazione Agronomica).
A chi si rivolge: Sono tenuti a presentare la comunicazione tutti i soggetti che intendono effettuare l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b), c), del D. lgs. 152/06, nonché provenienti da piccole aziende agroalimentari individuate all'art. 17 del D.m. 7/4/06.
Cosa fare: La Regione del Veneto ha predisposto un apposito programma informatico per l'inserimento on line dei dati oggetto della comunicazione e, ove necessario, del PUA. Completato il caricamento dei dati, la Comunicazione e, ove previsto il PUA, vanno quindi stampati dal programma regionale, sottoscritti e trasmessi alla Provincia dove ha la sede l'impianto, allegando eventuali atti di assenso dei proprietari di terreni che mettono a disposizione le superfici agrarie per lo spargimento. L'utilizzazione del programma informatico regionale è obbligatoria: l'accreditamento va richiesto alla Regione del Veneto.
Modalità di avvio: comunicazione per l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e di talune acque reflue aziendali
Come si svolge: La Comunicazione, e se necessario il PUA e gli atti di assenso allo spargimento devono pervenire alla Provincia in cui ha sede l'impianto almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione agronomica: decorso tale termine il soggetto proponente può iniziare, sotto la propria responsabilità, le attività indicate. La Provincia, in caso di accertata carenza degli atti amministrativi e/o delle condizioni che abilitano all'effettuazione dell'utilizzazione agronomica, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività di spandimento. Tale divieto permane fino alla rimozione delle cause sostanziali che lo hanno determinato e all'adozione delle eventuali prescrizioni dettate dalla Provincia. La validità della Comunicazione è di cinque anni dalla data di presentazione, fermo restando l'obbligo dell'interessato di segnalare le eventuali modifiche, soggette alla stessa procedura della Comunicazione
Ufficio competente: Servizio difesa suolo
Autorità a cui presentare ricorso: Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Requisiti
-Costi
-Normativa
D.Lgs n. 152/2006, art. 112; DM 7/4/2006 Ministero delle politiche agricole e forestali; L.R. 33/85, art. 5, lettera f); DGRV n. 2495/2006; DGRV n. 2439/2007; DGRV n. 430/2008; DGRV n. 893/2008; DGRV n. 894/2008; DGRV n. 2217/2008Incaricato
MARCELLO ALBERTOTempi complessivi
Termine finale (giorni): 30A chi rivolgersi
Ufficio/Organo: | Servizio A.U.A. procedure semplificate e scarichi |
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Indirizzo: | Palazzo Capuleti, via Franceschine, 10 - 37122 Verona |
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