Utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici - Autorizzazione
Cos'è: L'utilizzazione in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici richiede la previa autorizzazione della Provincia e singole notifiche di inizio delle operazioni di utilizzazione.
A chi si rivolge: Fanghi di depurazione: coloro che intendono utilizzare fanghi di depurazione in attività agricole proprie o di terzi (produttore stesso del fango, qualora provveda direttamente allo spandimento, soggetto intermedio fra il produttore del fango e l'agricoltore, l'agricoltore medesimo). Altri rifiuti speciali non pericolosi diversi dai fanghi di depurazione e di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici: coloro che intendono utilizzare detti residui in attività agricole proprie o di terzi (produttore stesso del residuo, qualora provveda direttamente allo spandimento, sia un soggetto intermedio fra produttore agricoltore, sia lo stesso agricoltore)
Cosa fare: Al fine di ottenere l'autorizzazione il richiedente deve presentare formale richiesta al Presidente della Provincia nel cui territorio sono ubicati i terreni interessati alla distribuzione di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici. Contenuti e allegati della richiesta sono disciplinati dalla Regione.
Modalità di avvio: autorizzazione per l'utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici
Come si svolge: Ricevuta l'istanza e completata l'istruttoria, il responsabile del procedimento trasmette la proposta al responsabile del provvedimento per l'emissione del provvedimento conclusivo del procedimento. Il titolare dell'autorizzazione deve notificare con almeno 20 giorni di anticipo alla Provincia (Corpo di polizia provinciale), al Dipartimento ARPAV provinciale, al Comune e al conduttore dei terreni le date previste per i singoli spargimenti su terreno. A tale comunicazione, redatta con i contenuti richiesti dalla Regione, devono essere allegati i risultati delle analisi del materiale. L'autorizzazione ha una validità massima di tre anni.
Requisiti
-Costi
La richiesta è soggetta a imposta di bollo. Il provvedimento finale è soggetto a imposta di bolloNormativa
D.Lgs 152/2006, art. 127;D.Lgs 99/1992; L.R.3/2000, art. 6; DGRV n. 2241/2005; DGRV n. 1407/06; DGRV n. 235/2009
Incaricato
Alberto MarcelloTempi complessivi
Termine finale (giorni): 90Termini e modalità di ricorso
Autorità a cui presentare ricorso: Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
A chi rivolgersi
Ufficio/Organo: | Servizio A.U.A. procedure semplificate e scarichi |
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Indirizzo: | Palazzo Capuleti, via Franceschine, 10 - 37122 Verona |
Telefono: | 0459288890 0459288852 |
Fax: | - |
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Email certificata: | aua.provincia.vr@pecveneto.it |
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