Iscrizione delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti in procedura semplificata
Cos'è: Per realizzare e gestire impianti di recupero o smaltimento di rifiuti, anche pericolosi, occorre ottenere innanzitutto un provvedimento di approvazione del progetto, che abilita alla realizzazione dell'impianto e al suo esercizio provvisorio, e, successivamente, effettuato il collaudo, un provvedimento di autorizzazione all'esercizio. Le norme individuano i casi di attività di recupero in cui è applicabile una procedura autorizzativa semplificata: le attività di recupero possono essere intraprese decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività, salvo espresso divieto di inizio o prosecuzione da parte della Provincia
A chi si rivolge: Chi intende esercitare le attività di recupero previste di decreti del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i. e 12 giugno 2002, n. 161, con le modalità e le condizioni ivi stabilite
Cosa fare: La comunicazione di inizio attività va effettuata utilizzando il modulo allegato, accompagnata dalla documentazione prescritta, anch'essa predisposta secondo i moduli, ove presenti
Come si svolge: La Provincia, se accerta il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste per la procedura semplificata, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa detta attività e i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite. In assenza di tale provvedimento, l'esercizio delle operazioni di recupero può essere intrapresa decorsi 90 giorni dalla comunicazione di inizio attività. Nelle ipotesi di rifiuti elettrici ed elettronici, di veicoli fuori uso e di impianti di coincenerimento, l'avvio delle attività è subordinato all'effettuazione di una visita preventiva, da effettuarsi entro 60 giorni dalla comunicazione. La costruzione degli impianti è subordinata all'acquisizione preventiva di ogni atto richiesto dalla normativa vigente. La comunicazione va rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero
Requisiti
-Costi
Sono annualmente dovuti diritti di iscrizioneNormativa
Dlgs 152/2006, art. 214 e art. 216
Incaricato
Alessandro RaneriTempi complessivi
Termine finale (giorni): 90Termini e modalità di ricorso
Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato
A chi rivolgersi
Ufficio/Organo: | Servizio A.U.A. procedure semplificate e scarichi |
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Indirizzo: | Palazzo Capuleti, via Franceschine, 10 - 37122 Verona |
Telefono: | 0459288890 0459288852 |
Fax: | - |
Email: | |
Email certificata: | aua.provincia.vr@pecveneto.it |
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