Impianti recupero e smaltimento rifiuti - autorizzazione esercizio
Cos'è:
Per realizzare e gestire impianti di recupero o smaltimento di rifiuti, anche pericolosi, occorre ottenere innanzitutto un provvedimento di approvazione del progetto, che abilita alla realizzazione dell'impianto e al suo esercizio provvisorio, e, successivamente, effettuato il collaudo, un provvedimento di autorizzazione all'esercizio. L'articolo 6 della LR 3/2000 individua le tipologie di impianti per le quali occorre un provvedimento di approvazione progetto da parte della Provincia. Nel caso di impianti soggetti a Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), tale autorizzazione tiene luogo dell'autorizzazione alla realizzazione e modifica degli impianti di smaltimento o recupero rifiuti e dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento o recupero dei rifiuti
A chi si rivolge:
Chi, sulla base di un provvedimento di approvazione progetto, abbia realizzato nuovi impianti di recupero o smaltimento di rifiuti, anche pericolosi, ovvero una variante sostanziale in corso di esercizio, e, in esercizio provvisorio, abbia effettuato il collaudo funzionale dell'impianto
Cosa fare:
Entro 180 giorni dall'avvio dell'impianto, salvo proroga espressa, va presentata domanda, redatta secondo i moduli allegati, corredata dalla documentazione richiesta, tra cui il collaudo funzionale
Come si svolge:
L' autorizzazione dura 5 anni. Il provvedimento costituisce autorizzazione per gli scarichi idrici e per le emissioni in atmosfera, secondo il progetto approvato. Le variazioni relative alla gestione che comportino limitate modificazioni alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti smaltiti o recuperati e non riguardino il processo tecnologico, sono autorizzate dalla Provincia, su domanda, secondo i moduli provinciali, accompagnata dalla documentazione prescritta, anch'essa secondo i moduli, ove presenti, mediante la modifica dell'autorizzazione. Il rinnovo va richiesto, secondo i moduli provinciali, accompagnata dalla documentazione prescritta, anch'essa secondo i moduli, ove presenti, non prima di 1 anno ed almeno 6 mesi prima della scadenza. La Provincia provvede entro 180 giorni
Requisiti
-Costi
La richiesta è soggetta a imposta di bollo. Per le discarica, la DGRV n. 1404/04, prevede spese istruttorie. Il provvedimento finale è soggetto a imposta di bolloNormativa
- LR 3/2000, art. 6 e artt. 25 e ss;
- LR 20/07, art. 18;
- Dlgs 152/2006;
- Dlgs 36/2003
Incaricato
Michele Marchi - Fabio Furlan Luca GuarinoTempi complessivi
Termine finale (giorni): 180Termini e modalità di ricorso
Autorità a cui presentare ricorso: Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato
Documenti allegati
Titolo | Formato | Peso |
---|---|---|
Domanda autorizzazione esercizio | ![]() |
20 kb |
Elenco documenti da presentare | ![]() |
29 kb |
Requisiti autodemolitori | ![]() |
85 kb |
A chi rivolgersi
Ufficio/Organo: | Servizio Gestione Ambientale |
---|---|
Indirizzo: | Palazzo Capuleti, via Franceschine, 10 - 37122 Verona |
Telefono: | 0459288806 0459288852 |
Fax: | - |
Email: | |
Email certificata: | ambiente.provincia.vr@pecveneto.it |
Scheda ufficio: | Vai all'ufficio |
Strumenti di utilità
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